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Penalizzazione Cosenza: cosa dice la normativa sportiva e quali soluzioni? Occhio alle circostanze attenuanti…
Le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vanno coordinate con quelle del Manuale della Licenze Nazionali della FIGC. La Società del Cosenza parla di decisione caratterizzata da "estrema rigidità", un'espressione che potrebbe aprire i primi scenari di una possibile strategia difensiva nell'ambito di un ricorso che - dopo la pubblicazione delle motivazioni - è stato già preannunciato.
Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Cosenza (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda. Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club.
Il motivo della penalizzazione
La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC. In particolare il Cosenza era stato deferito a titolo di responsabilità propria e diretta, per il mancato versamento entro il primo luglio 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Questo il motivo del deferimento:
per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S.;per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024 e per aver deposito presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
La reazione della società
“La Società Cosenza Calcio esprime il proprio disappunto per l’estrema rigidità della decisione assunta nel giudizio dal Tribunale Federale Nazionale, al cospetto di meri errori formali, oggetto di immediata risoluzione da parte della Società stessa, e attende le motivazioni della decisione per far valere con fermezza la fondatezza delle proprie ragioni nei successivi gradi di giudizio”.
La norma
Il Cosenza avrebbe violato l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), prima disposizione del Titolo II del Codice stesso recante “Norme di comportamento”. Detto articolo rimanda agli articoli 8 e 9 relativi al dettaglio delle sanzioni, tra le quali v’è quella della penalizzazione di uno o più punti.
Detta norma va coordinata con il Manuale delle Licenze nazionali della FIGC, che al titolo I, Par. IX, punto 5 prevede: “assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2024 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2024”.
Si legge al punto 8 del medesimo Manuale:
Circostanze attenuanti?
Pur non conoscendo lo stato della documentazione e l’avvenuto adempimento o meno del Cosenza, tempestivo o tardivo che sia, si evidenzia quanto già riportato nel comunicato stampa del 29 agosto della Società: “meri errori formali, oggetto di immediata risoluzione da parte della Società stessa”.
Importante è poi evidenziare che il CGS, anche per la violazione contestate al Cosenza, nonché per le altre più gravi, prevede all’art. 13, delle circostanze attenuanti. Se ne individuano alcune, probabilmente più significative:
“c) aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.
Il Cosenza, pertanto, conoscerà prima le motivazioni della penalizzazione, poi proverà verosimilmente a ottenere un annullamento totale o parziale della penalizzazione. Nella peggiore delle ipotesi, si pensava che i punti di penalizzazione potessero essere due. Prima delle motivazioni, inutile farsi illusioni. Ma il Cosenza proverà a ribaltare il verdetto. La strategia è tutta da decidere e la palla passa ai legali rossoblù.