Unioni e fusioni di Comuni. Il quadro normativo statale e regionale

Dalla legge Del Rio a quelle della Regione Calabria. Un piccolo vademecum mentre nell'area urbana si parla di città unica. 

Unioni e fusioni di Comuni. Il tema è all’ordine del giorno nella nostra regione. 

Ma vediamo le norme principali in materia.

Nuove regole per le unioni e la fusione di comuni e misure per incentivare la loro istituzione sono state introdotte dalla legge 56 del 2014 (art. 1 commi 116-141) di riforma delle città metropolitane e delle province. Specifiche disposizioni sono inoltre contenute nelle leggi di bilancio degli ultimi anni e nei provvedimenti di urgenza adottati in materia di enti locali.

A livello regionale va menzionata, anzitutto, la legge 15/2006, che all’art. 3 così recita: 

“Al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell’ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

a. Unione di Comuni;

b. Fusione dei Comuni;

c. Comprensori comunali;

d. Associazione fra Comuni;

e. Comunità montane;

f. Convenzioni;

g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;

h. Intese interregionali

L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali”.  

La disposizione appena riportata rinvia all’art. 40 legge regionale 13/1983 e successiva modifica a opera della legge regionale 17/2012. 

“Prima di procedere all’approvazione di ogni progetto di legge che comporti l’istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio. 

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque. incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con

riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla

variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune

interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni

interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui alc omma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria lepopolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per lec aratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazionei nfrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispettoa l capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi

La legge regionale Omnibus n. 24/2023 è intervenuta a modificare la legge 15/2006.

L’art. 4 prevede quanto di seguito:

“Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni), sulle delibere consiliari di fusione” sono sostituite dalla seguente: “consultivo”. 

La modifica ha come conseguenza la revoca ai Consigli comunali della possibilità di deliberare sul referendum e l’avocazione di tale potere da parte della Regione, fermo restando il referendum come consultivo. 

I quesiti referendari per i cittadini di Castrolibero, Cosenza e Rende, chiamati alle urne l’1 dicembre 2024 (Decreto presidente Regione Calabria n. 59 del 08.10.2024):

«Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo

comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?»;

2) «Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione

dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?

a) Cosenza;

b) Cosenza Rende Castrolibero;

c) Nuova Cosenza»