Nella procreazione assistita tutelare la privacy fetale

Una lettura delle nuove linee guida redatte dal Ministero della Salute. Diversi i risvolti etico - giuridici riguardo alla cura del concepito. Evitare embrioni di serie A ed embrioni di serie B.

Le recenti linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita (pma) aprono nuovi scenari non solo sul piano prettamente medico- scientifico, ma anche su quello etico- giuridico. Evidenti contrasti risultano tra le numerose variazioni introdotte rispetto alle linee guida attualmente in vigore e l’evoluzione giurisprudenziale. Recita una delle variazioni introdotte: “nel caso di applicazione di tecniche di Pma di tipo eterologo, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche, non è possibile per le coppie scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore”. E’ evidente il contrasto rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 96/2015 con la quale viene cancellato il divieto di accesso alle tecniche per le coppie fertili affette o portatrici di patologie genetiche, proprio al fine di evitare il concepimento di bambini malati, creando un precedente importante in tema di diagnosi pre-impianto. E’ palese la pretesa che avanzerà l’utenza nei confronti del Centro pubblico deputato alla PMA configurandosi sia un diritto alla diagnosi di una eventuale patologia da parte della coppia, sia un diritto all’indagine genetica sull’embrione. Prevedibile è che buona parte del futuro contenzioso in materia riguarderà il consenso informato e la responsabilità medica nel caso di concepiti malati erroneamente non eliminati. Un pericoloso risvolto eugenetico incombe sulla Pma. La tutela del concepito verrebbe automaticamente a mancare con un impoverimento della diversità genetica “biologicamente suicida” per citare C. Godin. La Pma non può essere vista alla stregua di una cura, è, e rimane, una tecnica di fecondazione che non è esente da costi prima che economici, umani. E’ da invocare e promuovere la cristallizzazione di un diritto alla privacy fetale. Non bisogna dimenticare che la Costituzione all’art. 32 parla sì di un diritto alla salute, ma anche all’art. 3 di un diritto all’uguaglianza irrimediabilmente violato se esistono embrioni di serie A, meritevoli di impianto, ed embrioni di serie B, crioconservati nel migliore dei casi. Se l’embrione è persona, è soggetto di tutela non mero oggetto di commercio.