Riforma del Senato. Avviate le prove di Terza Repubblica
L'addio al "bicameralismo perfetto" o "paritario" rappresenta il vero stacco rispetto alle scelte dei Costituenti. Il tutto in nome di una governabilità accelerata richiesta dai tempi. Non meno significative le altre modifiche, a partire dalle modalità di elezione e dal referendum propositivo. La Riforma costituzionale passerà al vaglio del referendum popolare confermativo previsto per l'autunno del 2016.
Con il voto di martedì 13 ottobre al Senato (179 sì, 16 no, 7 astenuti), che introduce un nuovo sistema di elezione dei senatori e abolisce il cosiddetto “bicameralismo perfetto” o “paritario”, oltre ad eliminare Cnel e Province, l’assetto istituzionale e costituzionale dell’Italia cambia piuttosto radicalmente. Modifiche elettorali profonde si erano già avute nel maggio scorso, con l’approvazione del sistema detto “Italicum” (legge 52) per l’elezione della Camera dei deputati, che ha mandato in soffitta il “Porcellum”. La formula scelta era stata di un sistema proporzionale a doppio turno, con soglia di sbarramento e 100 collegi plurinominali con capilista bloccati. L’“Italicum” diverrà pienamente operativo, in vista delle future votazioni per scegliere i deputati, a partire dal 1 luglio 2016. Sistemata la Camera, fase-uno delle riforme, ora con l’approvazione del nuovo Senato si compie la fase-due. Anche in questo caso, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme ci vorranno un paio di passaggi parlamentari e un referendum popolare confermativo chiesto dal presidente Renzi per l’autunno 2016. Ma tutto dovrebbe andare liscio, per la schiacciante maggioranza del partito di governo e per i nuovi alleati nella maggioranza che hanno votato a favore e che probabilmente lo faranno anche più in là (Verdini e compagni).
Da 315 a 100 nuovi “senatori”. Con la riforma costituzionale, il nome “Senato” non cambia, ma struttura e funzioni sono del tutto nuove. Il potere legislativo, compresa la prerogativa di dare o negare la fiducia al Governo, si trasferisce definitivamente e unicamente alla Camera dei deputati, concludendo l’esperienza storica del “bicameralismo perfetto”. Col voto del ddl “Boschi” (n. 1429 B) vengono introdotte altre rilevanti novità. Oltre al sistema di elezione dei nuovi “senatori” (100 e non più 315 come finora è stato), che verranno votati dai cittadini al rinnovo dei Consigli regionali, si registra la fine della figura dei “senatori a vita” (al loro posto il presidente della Repubblica potrà nominarne cinque scelti tra eminenti personalità del Paese, non più “a vita” ma solo per 7 anni). Si registra inoltre il permanere dell’immunità parlamentare, seppure limitata, per i futuri eletti a Palazzo Madama. Il decreto prevede inoltre una rivisitazione della distribuzione di poteri e competenze tra Stato e Regioni, la soppressione delle Province e del Cnel e la novità del referendum “propositivo” e non solo abrogativo, come previsto finora.
Alcune prerogative del Senato rimangono. Come si vede, si tratta di un pacchetto di innovazioni ampio e profondo. Se all’origine dell’iniziativa di legge c’era la volontà di ridurre i costi della politica, limitando il numero dei parlamentari e istituendo una “camera delle regioni” o dei “territori”, ciò che è emerso è un Senato non del tutto svuotato di prerogative. Stante anche la sua costituzione iniziale (74 senatori-consiglieri regionali, 21 sindaci uno per Regione, oltre agli attuali 5 senatori a vita) il nuovo Senato svolgerà funzioni di raccordo e controllo nei confronti di altri enti pubblici costituzionali, fornendo valutazioni su politiche pubbliche, enti locali e sui rapporti con l’Unione europea; ma soprattutto potrà continuare a esaminare i progetti di legge votati dalla Camera. Questo avverrà però non in automatico, ma solo su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Se il Senato dovesse formulare proposte di modifiche su una legge votata dalla Camera, quest’ultima non è obbligata ad accoglierle ma a sua volta dovrà modificare le proposte del Senato votando con maggioranza assoluta. La riforma “lascia” quindi al Senato un potere di controllo relativo sull’operato della Camera.
Più chiarezza sui ruoli di Stato e Regioni. Permane inoltre una parziale potestà legislativa del Senato, come ad esempio per il voto di entrambe le Camere su alcune leggi di revisione costituzionale e per le leggi elettorali dei Comuni, o per “Roma Capitale”. La novità più “succosa” riguarda i costi della politica: i futuri senatori non percepiranno alcuna indennità, mantenendo solo l’appannaggio di sindaci o consiglieri regionali. E sempre in tema autonomie territoriali, vengono modificate le competenze di Stato e Regioni. Il primo si occuperà di finanza pubblica, lavoro, concorrenza, ambiente e infrastrutture strategiche nazionali. Le Regioni invece assumeranno pienamente la responsabilità per tutto ciò che non è di competenza esclusiva dello Stato (basti pensare a sanità, formazione, ecc.). Per l’elezione del Capo dello Stato, dal quarto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei 3 quinti (60%) dei componenti e dal settimo dei soli tre quinti dei votanti. Per i referendum d’ora in poi basteranno 500mila firme e un quorum del 50% più uno per renderlo valido. Se le firme supereranno le 800mila, il quorum si abbasserà alla maggioranza dei votanti dell’ultima elezione effettuata. Viene introdotto il “referendum propositivo” (da definire con una futura legge) e le leggi di iniziativa popolare avranno bisogno di 150mila firme (e non più 50mila come ora). Infine i giudici della Corte Costituzionale saranno eletti così: 5 dal presidente della Repubblica, 5 dalla magistratura stessa, 3 dalla Camera e 2 dal Senato.
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