Comitato bioetica: “tutelare la vita delle persone più fragili”

Valutazione sui trattamenti di sostegno vitale: non ridurre la tutela del diritto alla vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio.

Dopo un ampio lavoro istruttorio, il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) ha deliberato nella seduta dello scorso 20 giugno la propria valutazione in ordine al tema dei trattamenti di sostegno vitale (Tsv). Lo riferisce un comunicato appena diffuso, precisando che il Cnb non intende “entrare nel merito né del suicidio assistito in generale, né della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”. Tra le questioni sorte a seguito di tale sentenza, il Comitato etico territoriale (Cet) dell’Umbria il 3 novembre 2023 aveva rivolto un quesito al Cnb, al fine di vedere chiariti “i criteri da utilizzare per distinguere tra ciò che è un trattamento sanitario ordinario e ciò che debba essere considerato un trattamento sanitario di sostegno vitale”. Il Cnb, prosegue il comunicato, “ha confermato la specifica finalità bioetica di non ridurre la tutela del diritto alla vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio”. Tale prospettiva comporta, ad avviso del Comitato che sul punto si è espresso con una ampia maggioranza ( 7 voti contrari), che “i requisiti che descrivono il perimetro di non punibilità (dunque: cure palliative, patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, dolore fisico o psicologico ritenuto intollerabile, decisione libera e consapevole) siano necessariamente concomitanti”. Il Cnb ha evidenziato come “il requisito dei trattamenti di sostegno vitale abbia una decisiva rilevanza bioetica, al fine di non esporre i soggetti fragili a una inaccettabile pressione, con una grave apertura nei confronti dei percorsi suicidari”. Alla luce di tale prospettiva bioetica, ritenuta fondamentale, il Comitato ha inoltre ritenuto, con una diversa seppur larga maggioranza, che “l’area di non punibilità in oggetto si concretizzi in presenza di trattamenti sanitari sostitutivi delle funzioni vitali, la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi. Cinque componenti hanno modulato una distinta posizione che ha prospettato un’accezione dei Tsv diversificata, seppur senza aperture indiscriminate”.