Attualità
Tempi più ristretti per il divorzio breve. Pure l’immediato
Nella circolare ministeriale n. 6/2015 vengono indicate tutte le procedure per restringere ulteriormente i tempi, in particolare per quanto riguarda le nuove procedure patrimoniali. Ad esempio, la comunione legale dei beni salta subito. Una particolarità: la separazione potrà avvenire se i minori presenti sono figli di uno solo dei coniugi richiedenti. Altre facilitazioni dalla negoziazione assistita.
La legislazione sul diritto di famiglia sta subendo modifiche piuttosto profonde e rapide. Sono passati due mesi dal varo del cosiddetto “divorzio breve” ed è ancora vivo il rammarico in quanti avevano cercato di difendere l’istituto matrimoniale da procedure di separazione e divorzio troppo accelerate, che potessero precludere in via definitiva le residue possibilità di conciliazione tra i coniugi. Invece, non solo il Parlamento aveva votato compatto (con soli 28 contrari) in favore della brevità dei tempi di separazione (6 mesi la consensuale e 12 mesi quella giudiziale). Ma aveva anche fatto capolino l’altra novità dei “patti prematrimoniali”, sotto forma di disegno di legge, che andrebbero ad introdurre una concezione contrattualistica e mercantile del matrimonio, finora esclusa. Insomma, attorno all’istituto famigliare regolato da una Costituzione repubblicana che tutela la famiglia con articoli basilari (Art. 29 – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio…. Art. 30 – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio… Art. 31 – La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose…) di fatto abbiamo assistito a un tentativo di depotenziare la famiglia come sin qui l’abbiamo conosciuta e concepita. Le varie novità regolamentari del “divorzio breve”. Ed ecco che, nell’ambito di questa accelerazione giuridica attorno alla famiglia, si affacciano le norme comunicate in questi giorni dal ministero dell’Interno, che riguardano in particolare coloro che vogliono usufruire del “divorzio breve” e si trovano in particolari condizioni. Per giungere alla separazione e quindi al divorzio, oggi, esistono appunto la via del divorzio breve appena varato (legge 6 maggio 2015 n. 55), oppure quella della negoziazione assistita da avvocati, oppure l’iter in comune (previsto dal decreto legge 132/2014). Nell’intento di snellire sempre più tempi e pratiche, il ministero ha comunicato che per quanto riguarda la comunione legale, questa di fatto verrà sciolta non più come avveniva in precedenza al momento della sentenza di separazione ma al momento della stesura del verbale per la separazione consensuale, oppure – in caso di separazione giudiziale – quando questa verrà autorizzata. Dunque, tempi ulteriormente anticipati. Anche per quanto riguarda la presenza di figli minori o non autonomi, la circolare n. 6/2015 precisa che la separazione potrà avvenire se i minori presenti sono figli di uno solo dei coniugi richiedenti. Circa i tempi della separazione, rispetto ai sei o dodici mesi previsti per l’inoltro della domanda di divorzio, in caso di negoziazione assistita da legali, gli effetti scatteranno dalla data di detti accordi che verrà annotata (e farà testo) a cura dell’ufficiale di stato civile. Se invece si procede di fronte al sindaco, la decorrenza sarà dal momento della firma dell’accordo e comunque i coniugi in via di separazione dovranno comparire un mese dopo aver ricevute le rispettive dichiarazioni. Comunione legale: “salta” subito. Analoga accelerazione dell’iter riguardante tutti gli istituti giuridici coinvolti nel matrimonio che è in via di scioglimento si ha per quanto riguarda la comunione legale dei beni. Con la nuova legge n. 55, si stabilisce che tale regime patrimoniale viene meno nel momento in cui c’è l’autorizzazione a vivere separati da parte del giudice. Da quel momento in avanti, anche per evitare possibili abusi da parte di uno dei coniugi, qualsiasi atto compiuto pur in presenza ancora di una procedura di divorzio non conclusa, verrà considerato al di fuori della comunione legale e quindi non andrà a inficiare i precedenti diritti e doveri delle due parti. Discorso analogo e un po’ più “specialistico” e avvolto da eccezionalità riguarda i casi in cui la legge consente addirittura una sorta di “divorzio immediato”. Qui entrano in gioco anche alcune delle norme previste dalla vecchia legge 898/1970, per esempio in caso di condanna in via definitiva all’ergastolo o a pene superiori a 15 anni di uno dei coniugi. O ancora in caso di incesto, delitti sessuali, omicidio volontario, violenza familiare e similari. Si parla ancora di divorzio immediato in caso in cui un coniuge straniero, che abbia precedentemente divorziato nel suo paese per sposarsi in Italia, abbia poi successivamente contratto nuovo matrimonio all’estero, all’insaputa del coniuge italiano. Insomma, siamo di fronte a una casistica molto particolare e piuttosto rara. La legge, intesa come corpus giuridico complessivo, mostra una visione di semplice e asettica presa d’atto, senza prevedere nessun tentativo di ricostruzione o salvezza della famiglia, almeno nei casi meno gravi.