Vigor Lamezia, che doccia gelata: è serie D
In serata sono arrivate le decisioni della Corte Federale in Appello. Per i lametini, inseriti nel girone del Cosenza, si materializza l'incubo della serie D. Ripescato il Messina. Il caso Teramo si risolve nel minor male possibile: gli abruzzessi ripartiranno dalla Lega Pro. Catania nello stesso girone del Cosenza con 9 punti di penalizzazione.
Sono arrivate le decisioni della Corte Federale d’Appello, in merito al processo di secondo grado per il calcio scommesse. Chi subisce una doccia gelata sono Vigor Lamezia e Torres: per le due squadre, che nelle prima sentenza avevano visto soltanto decretarsi punti di penalizzazione, ora vi è la retrocessione in Serie D accogliendo quelle che erano, in parte, le richieste del procuratore Palazzi. Nei ranghi lametini sono stati respinti i ricorsi del presidente Arpaia (5 anni e 6 mesi di inibizione più 80mila euro di ammenda) e del direttore sportivo Maglia (9 mesi di inibizione più 30mila euro di ammenda). Questo provvedimento apre le porte al ripescaggio di Messina e Pro Patria.
Per quanto riguarda il Catania, il club di Pulvirenti prende una piccola molecola di ossigeno. Infatti, è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dagli etnei. In tal modo i punti di penalizzazione passano da 12 a 9 e confermata la retrocessione in Lega Pro con ammenda di 150mila euro. Il presidente siciliano ha difatti rifiutato la possibilità di fare ricorso e a lui rimangono per giunta i 5 mesi di inibizione e l’ammenda di 300mila euro. Altri ricorsi “parzialmente” accolti è stato quello del dirigente Di Luzio che ha visto la riduzione dell’ammenda a 50mila euro, ma la permanenza dei 5 anni di inibizione. Respinto, invece, il ricorso dell’AD Pablo Cosentino (rimangono 4 anni di inibizione più 50mila euro di ammenda).
Nell’ambito del Teramo è stato scongiurato l’incubo della Serie D, ma la Corte d’Appello ha deciso che la compagine abruzzese dovrà ripartire dall campionato di Lega Pro con un handicap iniziale di 6 punti di penalizzazione. A questo si aggiunge l’ammenda di 30mila euro. Stessa e identica conclusione presa nei confronti del Savona (in Lega Pro e -6 in classifica con 30mila di ammenda). E’ stato, inoltre, accolto il ricorso del presidente del Teramo Luciano Campitelli che vede ridotti a tre i suoi anni di inibizione, ma l’ammenda non ha subito cambiamenti. Il numero uno degli abruzzesi dovrà pagare 100mila euro. Prosciolto, invece, il patron del club ligure.
TUTTE LE ALTRE SENTENZE. > ricorso del Procuratore Federale avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte a Capitani (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Costantino (mesi 3 di squalifica ed € 15.000,00 di ammenda), Di Lauro (anni 2 e mesi 6 di squalifica ed € 35.000,00 di ammenda), Di Nicola (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Nucifora (mesi 3 di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda), Sampino (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), L'Aquila (€ 25.000,00 di ammenda) e Torres (punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 di ammenda): in parziale accoglimento del ricorso ha disposto:
- nei confronti del sig. Capitani Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.,;
- nei confronti del sig. Di Nicola Ercole la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 9, con l’ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
- nei confronti del sig. Di Lauro Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l’ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
- nei confronti del sig. Sampino Giuseppe la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6, con l’ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;
- nei confronti della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. Di Nicola Ercole;
- nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante Capitani Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucifora e Costantino, ex art. 6, comma 5 C.G.S.. Respinge l’appello quanto alle posizione del sig. Costantino e del sig. Nucifora.
> Respinto il ricorso della Torres e di Capitani.
> Parzialmente accolto il ricorso di Costantino: ridotta la sanzione all’ammenda di € 5.000,00 confermando per il resto.
> Accolto il ricorso della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese).
> Respinto il ricorso della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.
> Respinto il ricorso del signor Giuseppe Sampino.
> Respinto il ricorso del signor Fabio Di Lauro.
> Respinto il ricorso del signor Ercole Di Nicola.
Giulio Cava
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