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Vigor Lamezia, che doccia gelata: è serie D

In serata sono arrivate le decisioni della Corte Federale in Appello. Per i lametini, inseriti nel girone del Cosenza, si materializza l'incubo della serie D. Ripescato il Messina. Il caso Teramo si risolve nel minor male possibile: gli abruzzessi ripartiranno dalla Lega Pro. Catania nello stesso girone del Cosenza con 9 punti di penalizzazione.

Foto www.iltempo.it

Sono arrivate le decisioni della Corte Federale d’Appello, in merito al processo di secondo grado per il calcio scommesse. Chi subisce una doccia gelata sono Vigor Lamezia e Torres: per le due squadre, che nelle prima sentenza avevano visto soltanto decretarsi punti di penalizzazione, ora vi è la retrocessione in Serie D accogliendo quelle che erano, in parte, le richieste del procuratore Palazzi. Nei ranghi lametini sono stati respinti i ricorsi del presidente Arpaia (5 anni e 6 mesi di inibizione più 80mila euro di ammenda) e del direttore sportivo Maglia (9 mesi di inibizione più 30mila euro di ammenda). Questo provvedimento apre le porte al ripescaggio di Messina e Pro Patria.
Per quanto riguarda il Catania, il club di Pulvirenti prende una piccola molecola di ossigeno. Infatti, è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dagli etnei. In tal modo i punti di penalizzazione passano da 12 a 9 e confermata la retrocessione in Lega Pro con ammenda di 150mila euro. Il presidente siciliano ha difatti rifiutato la possibilità di fare ricorso e a lui rimangono per giunta i 5 mesi di inibizione e l’ammenda di 300mila euro. Altri ricorsi “parzialmente” accolti è stato quello del dirigente Di Luzio che ha visto la riduzione dell’ammenda a 50mila euro, ma la permanenza dei 5 anni di inibizione. Respinto, invece, il ricorso dell’AD Pablo Cosentino (rimangono 4 anni di inibizione più 50mila euro di ammenda).
Nell’ambito del Teramo è stato scongiurato l’incubo della Serie D, ma la Corte d’Appello ha deciso che la compagine abruzzese dovrà ripartire dall campionato di Lega Pro con un handicap iniziale di 6 punti di penalizzazione. A questo si aggiunge l’ammenda di 30mila euro. Stessa e identica conclusione presa nei confronti del Savona (in Lega Pro e -6 in classifica con 30mila di ammenda). E’ stato, inoltre, accolto il ricorso del presidente del Teramo Luciano Campitelli che vede ridotti a tre i suoi anni di inibizione, ma l’ammenda non ha subito cambiamenti. Il numero uno degli abruzzesi dovrà pagare 100mila euro. Prosciolto, invece, il patron del club ligure.
TUTTE LE ALTRE SENTENZE. > ricorso del Procuratore Federale avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte a Capitani (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Costantino (mesi 3 di squalifica ed € 15.000,00 di ammenda), Di Lauro (anni 2 e mesi 6 di squalifica ed € 35.000,00 di ammenda), Di Nicola (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Nucifora (mesi 3 di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda), Sampino (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), L'Aquila (€ 25.000,00 di ammenda) e Torres (punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 di ammenda): in parziale accoglimento del ricorso ha disposto:
- nei confronti del sig. Capitani Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.,;
- nei confronti del sig. Di Nicola Ercole la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 9, con l’ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
- nei confronti del sig. Di Lauro Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l’ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
- nei confronti del sig. Sampino Giuseppe la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6, con l’ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;
- nei confronti della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. Di Nicola Ercole;
- nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante Capitani Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucifora e Costantino, ex art. 6, comma 5 C.G.S.. Respinge l’appello quanto alle posizione del sig. Costantino e del sig. Nucifora.

> Respinto il ricorso della Torres e di Capitani.

> Parzialmente accolto il ricorso di Costantino: ridotta la sanzione all’ammenda di € 5.000,00 confermando per il resto.

> Accolto il ricorso della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

> Respinto il ricorso della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.

> Respinto il ricorso del signor Giuseppe Sampino.

> Respinto il ricorso del signor Fabio Di Lauro.

> Respinto il ricorso del signor Ercole Di Nicola.

Giulio Cava

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