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L'embrione in provetta non può essere oggetto di proprietà

I giudici di Strasburgo si sono pronunciati in via definitiva sul ricorso presentato da una cittadina italiana, Adele Parrillo, dopo che l'Italia le aveva vietato di donare per la ricerca scientifica i cinque embrioni ottenuti nel 2002 con il compagno Stefano Rolla. Un argine alla deriva dei desideri. I commenti di Carlo Casini, Paola Ricci Sindoni e Antonio G. Spagnolo.

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L'embrione in provetta non può essere oggetto di proprietà

Anche se in provetta e congelato, l’embrione non può essere oggetto di proprietà. È una sentenza importante, quella emessa oggi dalla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, perché tocca l’aspetto essenziale del riconoscimento della dignità umana fin dal concepimento. I giudici di Strasburgo si sono pronunciati in via definitiva e quasi all’unanimità (16 su 17) sul ricorso presentato da una cittadina italiana, Adele Parrillo, dopo che l’Italia le aveva vietato di donare per la ricerca scientifica i cinque embrioni ottenuti nel 2002 con il compagno Stefano Rolla, ucciso nell’attentato di Nassiriya, e da allora crioconservati. Nel ricorso depositato a Strasburgo nel 2011, Parrillo aveva evidenziato che l’articolo 13 della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita - che vieta qualsiasi sperimentazione sugli embrioni - viola il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare e al rispetto della proprietà privata. Tanto più, faceva notare, che gli embrioni erano stati creati prima che la legge entrasse in vigore.
Di diverso parere i giudici. “Impedire a una donna di donare gli embrioni ottenuti da fecondazione in vitro ai fini della ricerca scientifica non è contrario al rispetto della sua vita privata”, si legge nel comunicato della Corte che dà conto della sentenza. Dunque “nessuna violazione da parte dell’Italia dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani” (diritto al rispetto della vita privata e familiare) . Con riferimento all’altro diritto invocato dalla ricorrente, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che esso “non possa applicarsi al caso di specie, perché gli embrioni umani non possono essere ridotti a una proprietà come definita dall‘articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti umani”.
Di “nuova stagione per il diritto alla vita” parla Carlo Casini, presidente onorario del Movimento per la vita e della Federazione europea dei movimenti per la vita “UnoDiNoi”, definendo la decisione della Corte “di straordinaria importanza perché nel suo nucleo fondamentale essa afferma che l’embrione non può essere oggetto di proprietà anche quando la sua vita è appena cominciata e si trova in una provetta. Dunque non è una cosa”. Le cose “possono essere oggetto di proprietà, non gli esseri umani”. Per Casini, la pronuncia di Strasburgo “potrebbe influenzare anche la sentenza attesa dalla Corte di giustizia di Lussemburgo, davanti alla quale pende un ricorso contro il rifiuto della Commissione europea di prendere in considerazione l’iniziativa dei cittadini europei ‘’UnoDiNoi’, che aveva raccolto in tutta Europa oltre due milioni di adesioni per chiedere che la Ue cessi di finanziare attività che distruggono embrioni”. “La vera violazione dei diritti umani - rimarca da parte sua Paola Ricci Sindoni, presidente nazionale di ‘Scienza & Vita’ - sarebbe comportarsi come se dell’uomo si potesse disporre a piacimento sulla base di decisioni altrui. Non possono esistere, nelle relazioni umane, esseri umani su cui si possa esercitare una proprietà: in questo la grande campagna europea ‘UnoDiNoi’ ha sicuramente contribuito alla formazione di una rinnovata attenzione su questi temi”.
Tra luci e ombre. Sulla stessa linea Antonio G. Spagnolo, direttore Istituto di bioetica dell’Università cattolica di Roma: “L’embrione è un essere umano a tutti gli effetti, nei cui confronti non si può rivendicare alcun diritto di proprietà”. “A fronte di precedenti sentenze che hanno in qualche modo smantellato parti della legge 40 - prosegue - la pronuncia odierna mette in evidenza elementi di ragionevolezza che non possono non essere riconosciuti, come il fatto che in questo caso non si configura alcuna lesione di diritti personali”. Spagnolo esprime soddisfazione per una decisione che “salvaguarda il diritto di chi – l’embrione - non può dare il proprio consenso alla ricerca/sperimentazione su di sé, come previsto dalla Dichiarazione di Helsinki”, e valuta positiva la “quasi unanimità” raggiunta dai giudici sul “no” alla “strumentalizzazione di esseri umani, perché di questo si tratterebbe”. Nel caso di specie, osserva, “non si pone neppure la questione di un bilanciamento tra l’eventuale danno di una parte a fronte del beneficio di un’altra”. La sentenza appare anche un tentativo di “porre un argine all’attuale deriva dei desideri”. Pur con qualche ombra, come la precisazione, tra le motivazioni a sostegno della pronuncia, che il divieto sia “necessario in una società democratica", in mancanza della prova del consenso del compagno della ricorrente alla donazione. “Un’affermazione un po’ subdola – avverte Spagnolo -: se ci fosse stato un testamento biologico o un’indicazione precisa la sostanza della questione sarebbe cambiata?”. L’embrione, insomma, o è “indisponibile” o non lo è: non può essere il consenso alla donazione di entrambi i genitori a cambiarne lo “status”. Spagnolo guarda, in prospettiva, alla sentenza della Corte costituzionale, rinviata nel 2014 proprio in attesa della pronuncia di Strasburgo, e si chiede “quale potrebbe essere il peso di questo argomento, che non lascia intravedere prospettive rassicuranti e potrebbe essere ribadito dai giudici della Consulta”.

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